La legge 449/97, il cui scopo è determinare le misure per la stabilizzazione della finanza pubblicata, è datata 27 dicembre 1997. Essa si snoda su diversi articoli che determinano le misure stesse per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Le misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

L’articolo n.1 della legge 449/97 stabilisce le disposizioni tribunarie riguardo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e, nel caso di persone fisiche, determina la detrazione dell’imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, ai fini dell’imposta sul reddito. L’articolo n.3, invece, si rifà al Decreto del Ministro delle finanze di concerto insieme con il Ministro dei lavori pubblici, che dev’essere necessariamente emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In base ad alcuni commi, i Comuni possono scegliere di non far pagare la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

L’articolo n.41 si focalizza sugli organismi collegiali, sulla riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni nonché sulle disposizioni in materia di altri trattamenti supplementari e di contenimento delle operazioni in sovrannumero. Lo scopo è risparmiare in termini di spese e svolgere i procedimenti amministrativi in maniera più efficiente. Per questo, l’organo di disposizione politica responsabile deve emanare un provvedimento entro i 6 mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario. Esso deve inoltre individuare i comitati, i consigli, le commissioni e qualsiasi altro organo collegiale che abbia delle funzioni amministrative reputate essenziali ai fini istituzionali dell’ente o dell’amministrazione interessati. Tutti quegli organismi che, invece, non vengono reputati essenziali devono decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento stesso. Le loro funzioni, a quel punto, sono attribuite all’ufficio che ricopre la più elevata competenza nella specifica materia.

Altri dettagli

L’articolo n.43 della presente legge, poi, si occupa dei contratti di sponsorizzazione, delle convenzioni con soggetti privati e pubblici, degli accordi di collaborazione, dei contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali nonché delle misure che incentivino alla produttività. L’obiettivo generale è lavorare verso l’innovazione dell’organizzazione amministrativa nonché la realizzazione di un numero sempre maggiore di economie ai fini di offrire servizi sempre più elevati dal punto di vista qualitativo. Per questo motivo, le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione nonché di siglare accordi con le associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite tramite atto notarile, ma anche con i privati. Tutte le iniziative al comma 1 devono avere come scopo gli obiettivi pubblici e quindi escludono in automatico tutte quelle attività che hanno a che fare, anche solo in minima parte, con delle forme di conflitto fra gli interessi privati e quelli pubblici.

L’intera legge è composta da una lunga serie di articoli, che spiegano in maniera dettagliata le varie misure in atto per la stabilizzazione della finanza pubblica.