Quali caratteristiche hanno le lesioni di lieve entità (o micropermanenti)? In cosa si differenziano dalle lesioni macropermanenti? In che modo vengono diagnosticate?

Sono queste le domande che si pone chi è vittima di un sinistro stradale.

Il risarcimento danni da lesioni micropermanenti e macropermanenti è disciplinato dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) novellato dal d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012. Questa norma stabilisce quando e come quantificare l’indennizzo per danno biologico derivante da incidenti stradali. In questo focus, ci concentriamo sulle caratteristiche delle lesioni di lieve entità e sull‘iter diagnostico previsto.

Lesioni di lieve entità: caratteristiche, differenze con le lesioni macropermanenti

Le lesioni di lieve entità sono menomazioni temporanee all’integrità psicofisica della persona causate da sinistri stradali o di altra natura, soggette ad accertamenti medico-legali. Può trattarsi di cicatrici, frequenti colpi di frusta (distrazione del rachide cervicale) o altro.

Incidono negativamente sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-relazionali della vita indipendentemente dalla capacità di lavorare e produrre reddito.

Le lesioni micropermanenti causano un danno biologico fino a 9 punti percentuali di invalidità, mentre quelle più gravi (macropermanenti) vanno da 10 a 100 punti percentuali di invalidità.

Come vengono diagnosticate?

Diagnosi delle lesioni micropermanenti

Per ottenere il risarcimento, è necessario il riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. Non basta un referto di pronto soccorso da cui risulti un trauma di natura contusiva: la valutazione spetta al medico legale.

L’accertamento clinico strumentale obiettivo deve essere necessariamente effettuato attraverso strumentazioni diagnostiche (radiografia, TAC, RM, ecografia). Lesioni come cicatrici, riscontrabili senza il supporto di strumentazioni, ovvero solo con esame diagnostico visivo, non consentirebbero di ottenere il risarcimento.

Non è ammessa la diagnosi basata solo su indagini cliniche (analisi, osservazione dei sintomi da parte del medico).

L’accertamento medico-legale deve basarsi su esame visivo, clinico e strumentale

Con sentenza n. 31072/2019, la Corte di Cassazione Civile ha chiarito una questione importante.

Il danno permanente alla salute può essere provato anche in via presuntiva, in presenza di “indizi gravi, precisi e concordanti” (art. 2719 c.c.), legati alla causa della lesione.

Le lesioni di lieve entità da sinistro sono risarcibili anche senza referti strumentali o, meglio, possono basarsi su fonti di prova diverse dai referti strumentali. Non sono necessarie radiografie, TAC o risonanze magnetiche.

In pratica, la Suprema Corte non pone limiti ai mezzi di prova. Oltretutto, un corretto accertamento medico-legale deve basarsi su tutti i criteri tradizionali: esame obiettivo (visivo), esame clinico ed esami strumentali.