Qualche giorno fa il Cicr ha diramato un decreto in attuazione del Capo I-bis del Titolo VI del TUB, in armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, che punta a realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo un elevato livello di protezione ai consumatori. Ma quali sono le novità che potrebbero impattare su coloro che richiedono un finanziamento immobiliare?

Principi generali

La prima novità è un’ispirazione generale più volte rammentata. Il decreto stabilisce infatti che le informazioni e le spiegazioni sul fronte del credito immobiliare siano “rese in modo corretto, chiaro, comprensibile e non ingannevole, adeguato allo strumento di comunicazione utilizzato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore di valutarne le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito”. Un principio che dovrà tenere conto di “modalità che ne assicurino la leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura”, con documenti “presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione utilizzato”.

Non si tratta di un principio ispiratore rivoluzionario, ma di un’introduzione dovuta che richiama, ancora una volta, la necessità di rendere più trasparente il rapporto tra clienti e finanziatori.

Pubblicità

Il decreto si occupa poi in maniera più specifica degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito, prevedendo che “sono divulgati secondo modalità conformi a quanto stabilito dall’articolo 11 della direttiva 2014/17 /UE” e in grado di contenere “un esempio rappresentativo chiaro, conciso e realistico secondo quanto previsto dal medesimo articolo della direttiva”.

Il decreto introduce poi la necessità di individuare la natura di messaggio pubblicitario, prevedendo che “gli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che è a disposizione della clientela la documentazione prevista per l’informativa pre-contrattuale”.

Informazioni prima della stipula del contratto

Il Cicr dedica le sue attenzioni maggiori proprio al tema dell’informativa precontrattuale, ovvero alla possibilità, in capo del consumatore, di ricevere informazioni prima della stipula del contratto.

Nella fattispecie, il decreto ha ora previsto che “prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A questo fine il finanziatore si dota di procedure organizzative e di controllo interno aventi a oggetto le modalità e la portata dell’assistenza da fornire al consumatore, così da assicurare che i chiarimenti” possano essere erogati in modo efficace.

I requisiti di efficacia stabiliti dal decreto prevedono che i chiarimenti: “a. rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione pre-contrattuale fornitagli, le caratteristiche del contratto proposto e gli effetti che possono derivargli a seguito della sua conclusione; b. possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un’interazione individuale; c. siano fomiti da personale in possesso di un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi del decreto. 3. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del contratto prevista dall’art. 67-novies del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dall’articolo 14, paragrafo 1 O, e dal l’Allegato II della direttiva 2014/17 /UE”.

Il Cicr precisa inoltre che gli obblighi sopra esposti vengono applicati anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito.

Mutui in valuta estera

L’ultimo punto sul quale il Cicr si è soffermato è relativo ai mutui in valuta estera, stabilendo che il “ha il diritto di convertire la valuta estera in cui è denominato il credito, ai sensi dell’articolo 120-quaterdecies del TUB, quando, rispetto al momento della conclusione del contratto, si è verificata una variazione del tasso di cambio pari o superiore al 20 per cento”.

Tale previsione non si accompagna necessariamente alla sua gratuità, considerando che “per l’esercizio del diritto di conversione, il consumatore può essere tenuto a pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto di credito, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e dell’entità degli oneri che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione del finanziamento in una valuta diversa da quella in cui era denominato il credito al momento della conclusione del contratto”.