La struttura delle società può essere un po’ più complessa di quello che si potrebbe aspettare: tra gli organi che la compongono c’è anche il collegio sindacale. Il suo compito è quello di controllare l’amministrazione e la gestione della società stessa, ma anche quello di verificare il rispetto dell’atto costitutivo delle regole in tema di bilancio. Vediamo meglio cos’è, cosa fa, come si compone e in quali casi è obbligatorio.

Quando è obbligatorio il collegio sindacale e quali sono i suoi compiti

Partiamo proprio da quest’ultimo punto. La legge prevede tutte le società di capitali debbano avere il collegio sindacale. Questo significa che questo organo non deve mai mancare nelle società per azioni (S.p.a.), nelle società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), nelle società a responsabilità limitata (S.r.l., ma solo quelle che superano determinati limiti). Per tutti gli altri tipi di società, incluse le società di persone, la presenza del collegio sindacale non è obbligatoria, ma può essere comunque prevista dal loro statuto.

I compiti del collegio sindacale vengono elencati dall’articolo 2403 del Codice Civile. Secondo la norma, questo organo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, deve accertarsi che vengano rispettati i principi di correttezza amministrativa e che la società abbi adottato un assetto organizzativo, contabile ed amministrativo adeguato al suo funzionamento. Il collegio sindacale si riunisce almeno una volta ogni novanta giorni: al termine di ogni riunione viene stilato un verbale che riporta le deliberazioni dei sindaci.

Inoltre il collegio ha la facoltà di eseguire atti di ispezione e controllo, può chiedere informazioni e notizie agli amministratori e ha la possibilità di convocare l’assemblea dei soci nel caso in cui gli amministratori si dimostrino non collaborativi oppure abbiano commesso fatti gravi o inadempienze. Nelle società di capitali di piccole dimensioni può capitare che vengano affidate al collegio sindacale anche la funzione di controllo contabile. Nelle grandi società invece il collegio sindacale e il revisore contabile sono figure distinte.

Come si compone l’organo: requisiti e nomina

Il collegio sindacale è formato da un numero di sindaci che va da tre a cinque. Per poter essere scelte, queste persone devono presentare dei requisiti:

  • devono essere iscritti al registro dei revisori contabili;
  • non devono avere alcun vincolo di parentela con gli amministratori della società;
  • non devono essere lavoratori presso quella azienda.

La nomina dei sindaci spetta all’assemblea; la loro carica ha una durata di tre amni e il mandato può essere rinnovato fino ad un massimo di tre volte. I nomi dei componenti del collegio sindacale vengono riportati sullo statuto della società. Dal 2019 anche le società meno dimensionate devono dotarsi di un loro collegio sindacale: in questo caso si tratta di un collegio monocratico, cioè composto da un unico membro.