Non è affatto difficile che si crei un po’ di confusione quando si cerca di capire cosa rientra in determinate agevolazioni fiscali e quali sono i procedimenti per beneficiarne; il nostro ordinamento, ad esempio, prevede l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta sui cosiddetti beni significativi? Ma cosa significa? Cerchiamo di capire quali sono questi beni significativi e come vanno riportati in fattura per beneficiare dell’Iva agevolata.

Quali sono i beni significativi

Quelli che vengono chiamati beni significativi, la cui corretta definizione sarebbe beni di valore significativo, sono quei beni che hanno un valore rilevante rispetto a quello delle forniture che vengono effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È un po’ complicato come concetto; per fortuna il Ministero delle Finanze ha fatto un elenco che permette di individuare meglio quali sono questi famosi beni significativi, ovvero:

  • montacarichi e ascensori;
  • caldaie;
  • apparecchiature per il condizionamento e il riciclo dell’aria;
  • infissi interni ed esterni;
  • sanitari e rubinetteria per il bagno;
  • video citofoni;
  • impianti di sicurezza.

Bisogna aggiungere che vengono fatti rientrare nei beni significativi anche quelle materie prime, i semilavorati e gli altri oggetti che sono necessari per la posa dei beni presenti nell’elenco.

Quanto Iva si paga sui beni significativi? Esempio di calcolo

A questo punto uno potrebbe chiedersi: quindi sui beni significativi viene applicata un’aliquota Iva ridotta? Sì, ma solo parzialmente. Si applica l’Iva agevolata solo fino alla concorrenza del valore della prestazione considerata al netto del valore degli stessi beni. Ecco un’altra definizione che po’ essere davvero difficile da comprendere. A parte del valore dei beni che deve essere assoggettato all’Iva ridotta al 10% si individua togliendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi; sul valore si questa differenza di applica l’aliquota del 10%, mentre sulla parte residua del valore dei beni significativi si applica l’aliquota ordinaria del 22%.

Facciamo qualche esempio. Supponiamo che il costo complessivo dell’intervento sia di 12.000 euro, composto da 5.000 euro di prestazione lavorativa e di 7.000 euro di beni significativi. L’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il costo totale e il valore dei beni significativi, quindi su 12.000 – 7.000 = 5.000 euro. Sui 2.000 euro residui si applica l’Iva ordinaria del 22%. Se invece il valore dei beni significativi fosse stato di 6.000 euro, verrebbe applicata solo l’Iva agevolata perché 12.000 – 6.000 = 6.000 euro. In altre parole, se il valore del bene non supera la metà di quello della prestazione complessiva, si applica sempre l’aliquota ridotta.

La fattura

Ovviamente nella fattura che viene emessa da chi realizza l’intervento il tutto deve essere indicato molto chiaramente. Sul documento infatti il prestatore deve inserire il corrispettivo totale dell’operazione (comprensivo quindi del valore dei beni significativi forniti durante l”intervento) e il valore dei beni significativi, indicando poi in modo separato la quota imponibile sottoposta all’aliquota ridotta e la quota imponibile assoggettata ad aliquota ordinaria.