Ogni anno l’ACI pubblica le tabelle su cui vengono riportati i parametri per il calcolo del rimborso chilometrico e del fringe benefit; il primo spetta ai lavoratori dipendenti e ai professionisti che utilizzano il loro mezzo per svolgere attività lavorative, mentre il secondo non è altro che la retribuzione dovuta per la concessione di un mezzo aziendale al lavoratore, che ne fa uso promiscuo (ovvero lo utilizza sia per esigenze lavorative che per esigenze private).

Rimborso chilometrico, fringe benefit e tabelle ACI

Le tabelle ACI 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 e prevedono una suddivisione dei veicoli basata sull’alimentazione e sul fatto che il mezzo sia ancora in produzione o meno. È possibile fare una ricerca per marca e modello di macchina e moto: dopo aver selezionato il veicolo interessato si può leggere il costo chilometrico e il fringe benefit corrispondenti. Il rimborso che il datore di lavoro o il committente deve riconoscere al lavoratore che utilizza i propri mezzi deve considerare i costi relativi a carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione, assicurazione RCA, tassa di possesso, quota di interassi sul capitale investito e quota di ammortamento annuale (sono esclusi dalle tabelle ACI le tariffe dei parcheggi e i pedaggi delle autostrade).

Il calcolo del rimborso e il trattamento fiscale

Utilizzando le tabelle Aci si può individuare il costo per chilometro di ogni tipo di auto o moto: per fare il calcolo del rimborso chilometrico basta moltiplicare questo valore per il numero dei chilometri che sono stati percorsi. Ad esempio, se un lavoratore utilizza la sua Fiat 500 85 CV a benzina e percorre una distanza di 250 km, per sapere a quanto ammonta il rimborso chilometrico bisogna moltiplicare il costo a chilometro previsto dalle tabelle (in questo caso 0,4072 euro) per 250.

0,4072 x 250 = 101,80 euro

Le tabelle dei costi chilometrici si possono trovare con facilità sul web: ad esempio gli utenti registrati possono calcolare l’entità del rimborso sfruttando l’apposito servizio disponibile sul sito ufficiale dell’Automobile Club Italia www.aci.it.

Le somme versate al lavoratore come rimborso chilometrico, anche se venissero inserite in busta paga, rappresentano la restituzione delle spese già sostenute per le trasferte, quindi non sono una remunerazione e non sono sottoposte a tassazione. L’esenzione però non è valida per i rimborsi relativi agli spostamenti all’interno del territorio del comune di residenza. Per le aziende che effettuano il rimborso è prevista una deducibilità con dei limiti legati alla potenza e all’alimentazione del veicolo utilizzato.