Il Codice di Procedura Civile prevede la possibilità per ognuna delle parti coinvolte nel procedimento di chiamare nel processo una terza persona perché ritiene comune la causa o perché chiede di essere garantita. In questo specifico caso si parla di chiamata in garanzia: vediamo di cosa si tratta, come funzione e quando può essere effettuata.

Cos’è e come funziona la chiamata in garanzia

La chiamata in garanzia è un istituto del processo civile con cui si porta il garante di una delle parti coinvolte a partecipare al processo. Secondo l’articolo 106 del Codice di Procedura Civile il diritto di chiamare in giudizio una terza persona da cui si pretende di essere garantiti spetta a ciascuna delle parti coinvolte. Ma cosa intende il Codice quando parla di “pretesa di essere garantito”?

In pratica una parte del processo chiama in causa un terzo perché intende riversare su di esso gli effetti dell’eventuale perdita in giudizio. La chiamata in garanzia deve quindi partire da una parte, che tramite una citazione comunica al terzo di comparire all’udienza stabilita dal giudice; la citazione notificata al terzo chiamato in garanzia deve poi essere depositata presso la cancelleria del giudice.

In quali casi si può effettuare

Sono ammesse diverse ipotesi che permettono alle parti di ricorrere alla chiamata in garanzia. Solitamente queste ipotesi vengono suddivise in:

    • garanzia propria
      • quando la domanda generale e quella di garanzia hanno il medesimo titolo
      • quando c’è una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande
      • quando c’è un unico fatto generatore delle responsabilità prospettate con l’azione principale e con l’azione di regresso
    • garanzia impropria, quando la parte intende riversare sul terzo chiamato tutte le conseguenze del suo inadempimento o della lite, anche se in base ad un titolo diverso da quello della domanda generale.

Le conseguente per il terzo chiamato in garanzia

La differenza potrebbe sembrare sottile, ma è di grande importanza. Nelle ipotesi di garanzia impropria danno origine ad un procedimento separato nei confronti del terzo chiamato e il chiamante non può essere estromesso; nelle ipotesi di garanzia propria invece non ci sono variazioni di competenza (il giudice rimane lo stesso) e il chiamante può scaricare per intero le conseguenze dannose dell’eventuale soccombenza in giudizio.

Naturalmente, il terzo che ha ricevuto la chiamata in garanzia (che non si tratta di un semplice invito) si deve difendere. Le spese di giudizio che sostiene dovranno essere a carico della parte soccombente che ne ha provocato l’intervento in causa.