L’articolo 2120 Codice Civile chiarisce in primo luogo in cosa consiste il Trattamento di Fine Rapporto e come si calcola. In secondo luogo, è utile per capire quali sono i requisiti e le condizioni secondo le quali è possibile richiedere un anticipo sul TFR maturato quale lavoratore subordinato. Ecco cosa dispone e come richiedere il TFR anticipato.

Articolo 2120 Codice Civile: che cosa dispone?

All’interno del testo dell’articolo 2120 del Codice Civile troviamo la disciplina del trattamento di fine rapporto, spesso abbreviato in TFR. Il TFR costituisce un trattamento economico dovuto al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Per calcolare il TFR è necessario sommare, per ogni anno di servizio, l’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

L’aspetto più importante dell’articolo 2120 del Codice Civile è però quello legato al riconoscimento dei requisiti per l’anticipo del TFR. Infatti, la norma recita testualmente: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”.

Ovviamente questo genere di anticipazione ha dei limiti. Infatti, la norma prevede che il datore di lavoro non può soddisfare, ogni anno, le richieste per più del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Requisiti e condizioni per l’anticipo del TFR

Lo stesso articolo 2120 Codice Civile, come già accennato, chiarisce quali sono i requisiti e le condizioni affinché possa verificare il versamento anticipato del TFR. In primo luogo è possibile richiedere l’anticipo del TFR solo a fronte di almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In secondo luogo, l’entità dell’anticipazione non può superare il 70% rispetto al trattamento di cui si avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

C’è poi da considerare che la richiesta deve essere giustificata dalla necessità, ovvero a fronte di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  • necessità di dover sostenere delle spese nei periodi in cui il lavoratore beneficia dei congedi parentali e per la sua formazione (art. 5 del D.Lgs. 151/2001 e art. 7 della Legge 53/2000), dei periodi di congedo facoltativo dopo la nascita di un figlio, per il conseguimento di un titolo e per la partecipazione ad attività formative.

In più, l’anticipazione del TFR può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dallo stesso trattamento di fine rapporto.

Nel caso in cui, inoltre, sopraggiunga la morte del lavoratore, le indennità (e quindi anche il TFR) spettano al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (articolo 2122 del Codice Civile). In questo caso, l’anticipazione del TFR è detratta dall’indennità prevista dalla norma di cui all’articolo 2122 del Codice Civile.

Per alcuni lavoratori, invece, non è possibile richiedere l’anticipazione del Trattamento di fine rapporto. Le categorie interessate sono:

  •  dipendenti pubblici
  • dipendenti di aziende private che si trovano in una condizione di crisi
  • lavoratori che hanno contratto dei debiti per i quali hanno una cessione del quinto in corso al momento della richiesta dell’anticipo del TFR

Condizioni dei CCNL e dei patti individuali

L’articolo 2120 Codice Civile, infine, dispone anche che, in relazione alla concessione dell’anticipo del TFR, i contratti collettivi e i patti individuali possono stabilire condizioni migliori. In più, i contratti collettivi possono stabilire anche criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione del TFR. Ciò ovviamente non si applica alle aziende dichiarate in crisi (Legge 12 agosto 1977, n. 675, e ss. m.).