Il contratto d’opera generalmente interessa le realtà più piccole, come gli artigiani o le piccole imprese, e garantisce la prestazione d’opera mirata al conseguimento del risultato. All’interno dei contratti d’opera devono essere contenute delle informazioni fondamentali, e in più è regolato da precise norme dell’ordinamento giuridico italiano. Ecco una breve panoramica.

Contratti d’opera: che cosa sono?

Il contratto d’opera è un accordo tra due parti attraverso il quale una di esse si obbliga a realizzare un’opera o un servizio. Il lavoro svolto in questo caso è prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, così come stabilito dall’articolo 2222 del Codice Civile.

La definizione del contratto d’opera, secondo l’articolo 2222 c.c. ne fa infatti emergere i principali tratti. Si tratta quindi di una prestazione di lavoro prevalentemente personale in cui non sussiste un vincolo di subordinazione e che prevede la corresponsione di un corrispettivo.

Il contratto d’opera si caratterizza per la sua autonomia. Ciò in quanto, al contrario della dipendenza, che prevede l’osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro usufruendo delle sue energie lavorative, il contratto d’opera consiste nella sola obbligazione di ottenere un risultato. Inoltre, nella dipendenza non c’è rischio legato all’attività produttiva, al contrario del contratto d’opera, in cui invece sussiste.

Per questo motivo i contratti d’opera sono tipici delle piccole imprese e degli artigiani, come possono essere per esempio gli orafi, i designer, i falegnami, gli imbianchini, le estetiche e così via. Nel caso delle imprese medio-grandi, infatti, è impiegata la formula dell’appalto o comunque è prevista l’organizzazione di mezzi e di forza lavoro più estesa e ampia rispetto a quella prevista dal contratto d’opera con un unico lavoratore o una piccola impresa.

Infine, il contratto d’opera si distingue dalla vendita di cose future in quanto vede prevalere il facere piuttosto che il dare. In altre parole, si incentra sulla prestazione d’opera e non sulla vendita della materia.

Requisiti per il contratto d’opera

I contratti d’opera hanno forma scritta e devono essere firmati dalle parti. Inoltre, affinché siano completi e utili per un eventuale successivo contenzioso, i contratti d’opera devono contenere:

  • la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti;
  • i tempi di consegna da parte del committente;
  • l’indicazione dei materiali necessari alla progettazione e/o alla realizzazione dell’opera;
  • i tempi di consegna del lavoratore;
  • il prezzo pattuito;
  • i tempi e le modalità di pagamento;
  • la data e le modalità per il recesso.

Affinché l’opera sia realizzata, il prestatore d’opera deve seguire e attenersi alle direttive del committente. Ciononostante, le direttive non possono avere carattere tale da inficiare l’autonomia del prestatore durante o svolgimento della sua attività. Nel momento in cui l’opera è portata a termine, il committente è tenuto a effettuare (ovvero far effettuare da parte del personale tecnico) un collaudo. Il collaudo è necessario in quanto permette di verificare che l’attività svolta corrisponda a quanto pattuito.

L’estinzione del contratto d’opera avviene o con l’adempimento delle reciproche obbligazioni, o con il recesso del committente, o per impossibilità sopravvenuta di esecuzione dell’opera. In ogni caso sussiste il diritto per il prestatore d’opera di ricevere il compenso pattuito per il lavoro effettuato.

Disciplina che regola la materia

Come già accennato, la disciplina che regola la materia relativa ai contratti d’opera è principalmente quella di cui all’articolo 2222 del Codice Civile. Questo infatti recita testualmente: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

A sua volta, il “corrispettivo” è definito dall’articolo 2225 del Codice Civile nei seguenti termini: “il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”. Per “committente”, invece, si intende la parte del contratto che commissiona l’opera e si obbliga a pagare il corrispettivo.