L’assegno per il nucleo familiare, o ANF, è una prestazione economica erogata dall’INPS, per supportare le famiglie di alcune categorie di lavoratori. Ma chi è che può richiederlo? E come?

Chi può richiedere l’ANF

Possono ricevere questo assegno chi ha dei figli a carico e rientra in una determinata fascia di reddito. Nello specifico, possono richiedere l’ANF i lavoratori dipendenti (inclusi quelli del settore agricolo), i lavoratori che ricevono un pagamento diretto, i lavoratori impegnati in mansioni domestiche, chi è iscritto ad una Gestione Separata, pensionati e chiunque risulti titolare di prestazioni di carattere previdenziale.

Questo prestito viene erogata se il 70 % del reddito familiare proviene dal lavoratore dipendente, e possono presentare la domanda anche il coniuge o altri membri della famiglia che dipendono dal lavoratore, come i figli invalido con più di diciotto anni. Anche i lavoratori stranieri lo possono richiedere, purché residenti in Italia, se il paese di provenienza non è convenzionato con l’Italia, in caso contrario, l’assegno lo possono percepire anche con i familiari all’estero.

Gli importi dell’ANF variano a seconda del reddito ed il numero di figli a carico. Ad esempio, una famiglia con un ISEE al di sotto dei 7000 euro, con due figli, percepisce un assegno mensile è di 335 euro. Se si hanno invece tre figli a carico e l’ISEE è tra i 7000 e gli 8500 euro l’assegno mensile ammonta a 591,90 euro. Se, invece, si hanno quattro figli ed un reddito ISEE tra i 20000 e i 30000 euro, l’importo dell’assegno mensile è di 270,40.

La domanda e il rinnovo

La richiesta per questi assegni si può fare all’INPS o un patronato Caf. Si può fare, sempre sul sito ufficiale dell’INPS, per via telematica, nelle modalità indicate. In entrambi i casi bisogna presentare, oltre ad un documento di identità valido o il permesso di soggiorno, nel caso dei lavoratori stranieri, anche un certificato sullo stato di famiglia, il codice fiscale di chi fa parte del nucleo familiare, la dichiarazione dei redditi dei membri del nucleo familiare, i dati del datore di lavoro o una copia dei bollettini pagati nel caso di lavoratore domestico, sentenze di separazioni o divorzio dei coniugi, se ci sono, un certificato di invalidità per i membri del nucleo familiare con un’invalidità che supera il 66 %, il certificato di morte di un coniuge se deceduto, i dati della scuola frequentata dai figli, e nel caso che il lavoratore non sia sposato con la compagna, una dichiarazione dell’altro che non percepisce l’ANF. L’assegno familiare, poi, si può percepire direttamente dall’INPS o nel proprio assegno, dal datore di lavoro.

Il rinnovo, generalmente, si deve richiedere ogni anno, nel mese di luglio (al massimo agosto o settembre), compilando l’apposito modulo e consegnandolo al datore di lavoro o all’INPS. Se la domanda di rinnovo viene presentata a ottobre, gli assegni vanno persi.