Lo statuto dei lavoratori, ovvero le “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, è stato redatto nel 1970 tramite la legge 300. Ma come è nato? Che cosa dice?

Le origini

La storia dei diritti dei lavoratori è lunga, ma se si sa parla dello statuto dei lavoratori e alla sua introduzione nell’ordinamento italiano, bisogna partire dagli anni Cinquanta. Nel dopoguerra, la proposta di tale statuto fu avanzato da Giuseppe Di Vittorio, allora segretario della CGIL, per i lavoratori che venivano pressati ed intimiditi, in particolare coloro che erano impegnati nel sindacato.

Negli anni Sessanta, poi, con al governo i centro-sinistra, si fecero sempre più strada diritti e garanzie dei lavoratori, ed una delle leggi più significative fu la numero 604 del luglio del 1966, che disciplinava, anche se in maniera limitata, i licenziamenti. Furono i movimenti del 1968 a dare una svolta, che rafforzarono la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro. Infine, il 20 maggio 1970, venne approvata la legge che approvava lo statuto dei lavoratori, elaborata da Giacomo Brodoloni, che ricopriva il ruolo di ministro del lavoro, sotto la guida del giurista Gino Giugni, che ancora oggi viene ricordato come il “padre” dello statuto.

I contenuti

Sono 41 gli articoli di questa legge, suddivisi per sei titoli. Tra quelli da citare, non può mancare il primo, nel quale si stabilisce che “i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della presente legge”. Altrettanto importante, è sicuramente l’articolo 21, dove si dichiara che il datore di lavoro deve consentire, nell’ambito aziendale, fuori dall’orario di lavoro, dei referendum che riguardano l’attività sindacale, che sia di generale o per categoria, e tutti i lavoratori hanno diritto a parteciparvi.

Sempre per tutelare i lavoratori, l’articolo 8 stabilisce il divieto del datore di lavoro di svolgere indagini sulle opinioni sindacali, politiche o religiose dei suoi lavoratori, e l’articolo 14 riporta espressamente che il lavoratore ha diritto di aderire ad un’associazione sindacale.

Dal secondo al sesto articoli, poi, sempre per garantire dignità e libertà ai lavoratori, si stabilisce che:

  • il lavoratore non può impiegare guardie giurate per controllare i lavoratori;
  • non si può obbligare i lavoratori a fornire nominativi al personale di vigilanza;
  • non si possono usare apparecchi audiovisivi per controllare a distanza i lavoratori;
  • non si possono effettuare accertamenti sanitari e controlli diretti per le assenze dovute a malattie;
  • non si possono perquisire i lavoratori, a meno che non siano essi a dare il consenso.

Ciò non toglie che anche i lavoratori hanno dei doveri, oltre che diritti, stabiliti in un’altra legge. Questi doveri, in particolare, riguardano la diligenza, il rispettare le decisioni e le disposizioni del datore di lavoro, e la fedeltà, nel senso che un lavoratore non può divulgare informazioni private riguardo all’azienda e deve aderire ad un patto di non concorrenza.