Il nostro ordinamento riconosce un istituto giuridico tipicamente anglosassone che ha l’obiettivo di separare alcuni beni dal patrimonio di un soggetto; questa separazione può essere fatta con degli obiettivi ben specifico e per conoscere quali sono bisogna capire cos’è e a cosa serve il Trust. Vediamo anche quali sono le procedure da seguire e quali sono i costi legati all’utilizzo di questo particolare strumento.

Cos’è e a cosa serve il Trust

Come detto prima il nostro ordinamento giuridico riconosce l’istituto del trust, ma non lo disciplina: l’Italia si è semplicemente limitata a legittimarlo con la ratifica della Convenzione dell’Aja; non essendo regolato da una legge nazionale, il disponente potrà scegliere le regole applicabili tra quelle previste dalle giurisdizioni che disciplinano il trust in modo specifico (come l’Inghilterra per esempio). Bisogna precisare che l’Italia non riconosce tutti i trust, ma solo quelli istituiti volontariamente e provati per iscritto che sono regolati dalla legge scelta dal soggetto istituente.

Ma spieghiamo meglio di cosa si tratta: il trust è un atto di disposizione patrimoniale con cui un soggetto si spossessa di uno o più beni, che vengono trasferiti al trustee in modo tale che possano essere amministrati nell’interesse di un soggetto terzo beneficiario oppure per uno specifico fine. Il trust è un rapporto giuridico tra il disponente e il trustee: il primo trasferisce beni o diritti al secondo, che li deve amministrare per raggiungere uno scopo preciso oppure nell’interesse di un determinato beneficiario.

I beni oggetto del trust vengono separati dal patrimonio del disponente, ma non c’è uno sdoppiamento del diritto di proprietà: il trustee diventa titolare del diritto di piena proprietà dei beni in questione, anche se gravato da un vincolo di destinazione. Il beneficiario per contro ha solo un diritto di credito nei confronti del trustee. Ci può essere anche una quarta figura, quella del guardiano, ovvero una persona incaricata dal disponente per controllare come opera il trustee.

La procedura e i costi

L’atto istitutivo del trust è sempre unilaterale, seguito da uno o più atti di trasferimento di beni; la durata del trust è limitata nel tempo: in Italia non può andare oltre i cento anni. Non ci sono limiti invece per quanto concerne la tipologia di beni trasferibili: possono essere conferiti in trust beni mobili o immobili, diritti di godimento, strumenti finanziari, denaro, aziende e così via. I beni vengono intestati al trustee, che ne diventa proprietario e li gestisce in modo da ottenerne un reddito (non può usarli o goderne per scopi personali). IL trust può essere di quattro tipologie:

  • trust con beneficiario;
  • trust di scopo;
  • trust liberale;
  • trust commerciale.

I costi del trust sono rappresentati dai costi di istituzione, dai costi legati al trasferimento dei bei e dalle imposte. I costi di istituzione sono legati alle condizioni economiche pattuite dal disponente e dal trustee, mentre i costi di trasferimento dei beni e le imposte sono legate alla tipologia dei beni coinvolti. Se l’atto costitutivo contiene solo la volontà del disponente di creare un trust e le sue regole di funzionamento si paga solo l’imposta di registro idi 200 euro per la costituzione del vincolo di destinazione. Se invece l’atto costitutivo indica il trasferimenti di bei e diritti al trustee si devono pagare anche l’imposta di donazione e, se sono conferiti beni immobili, le imposte catastali.