Esiste uno speciale regime IVA che viene applicato quando c’è una vendita di beni usati da parte di operatori economici che hanno acquistato quei beni da soggetti privati: stiamo parlano del regime del margine dei beni usati. Vediamo di cosa si tratta e cerchiamo di capire come funziona la vendita in queste situazioni.

Come funziona il regime del margine dei beni usati

Il regime del margine è regolamentato dal Decreto Legge 41/1995 (più precisamente dagli articoli dal 36 al 40 bis) e dalle successive circolari di chiarimento. Nel commercio di beni mobili usati ed il commercio di oggetti di collezione, arte e antiquariato l’IVA viene calcolata sulla differenza tra il prezzo a cui l’operatore economico vende il bene e il prezzo a cui l’ha acquistato da soggetti privati (aumentato dalle eventuali spese di riparazione e altre spese accessorie). Il margine può essere calcolato seguendo tre diversi regimi:

  • regime analitico;
  • regime globale;
  • regime forfettario.

Con il regime analitico (che è anche il criterio ordinario di applicazione) il margine viene calcolato su ogni singola operazione; se il margine è positivo l’imposta si calcola sulla differenza tra i due prezzi applicando l’aliquota prevista per la tipologia a cui appartiene il bene venduto; se il margine è negativo (ovvero se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di acquisto) non bisogna pagare l’imposta. Visto che con il regime analitico ogni operazione viene trattata in modo separato dalle altre non è ammessa la compensazione tra i margini positivi e i margini negativi.

Con il regime globale il margine invece viene calcolato sulla base dell’ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti (sempre aumentati delle spese accessorie e di riparazione) che vengono effettuati nel mese o nel trimestre di riferimento. Nel caso in cui si verifichi un margine negativo, questo potrà essere riportato al periodo successivo come credito di costo. Il regime globale può essere applicato solo alle attività di commercio abituale (diverso dagli ambulanti) esercitate dai venditori di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione e alle cessioni di prodotti di abbigliamento, confezioni di materie tessili e altri beni con costo inferiore ai 516,46 uro.

Con il regime forfettario la base imponibile viene determinata applicando al prezzo di cessione una determinato percentuale:

  • 60% per le vendite di oggetti d’arte per i quali non c’è un prezzo di acquisto (oppure non è rilevante o non è determinabile);
  • 50% per chi esercita commercio al dettaglio solo in forma ambulante (la percentuale scende al 25% per i prodotti di antiquariato ed editoriali);
  • 25% per le vendite di prodotti editoriali non di antiquariato;
  • 50% per le vendite di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli, parti, componenti e pezzi di ricambio che derivano dalla demolizione di apparecchiature elettromeccaniche o mezzi di trasporto.

Condizioni necessarie per applicare il regime speciale

Affinché si possa applicare il regime del margine è necessario che i beni usati venduti siano giunti al consumo. Inoltre è necessario che i beni in questione siano provenienti da:

  • privati;
  • soggetti passivi di imposta che non hanno potuto detrarre l’IVA sull’acquisto;
  • altri soggetti passivi di imposta che hanno ceduto il bene assoggettandolo anche loro alle regole del regime del margine dei beni usati.

Questo regime speciale non si può applicare invece nella cessione dei rottami, dei cascami e degli avanzi di metalli ferrosi, di carta da macero, pallet e altri beni per cui è prevista una specifica regolamentazione (DPR 633/1972, articolo 74 comma 7).

Tra i settori più rilevanti in cui viene applicato il regime del margine dei beni usati c’è quello dei mezzi di trasporto: va precisato che le autovetture possono essere considerate usate solo se l’immatricolazione è avvenuta da più di sei mesi e se hanno percorso almeno 6.000 km. Anche nel commercio dei preziosi si utilizza spesso questo speciale regime IVA, ma solo se il venditore non svolge anche l’attività di lavorazione di oro industriale o di argento o l’attività di affinazione e trasformazione (in questi casi si applica il regime di reverse change).