Quando si verificano degli infortuni, sia sul lavoro che non, nel caso in cui questi vengano registrati da un istituto assicuratore confluiscono nel Casellario Centrale Infortuni. Si tratta, come vedremo più avanti, di una banca dati pubblica con precisi scopi antifrode e statistici. Ma come funziona e quando è nato? Ecco cosa bisogna sapere.

Casellario centrale infortuni: che cos’è?

Il Casellario Centrale Infortuni è una banca dati pubblica dove vengono raccolte tutte le informazioni relative agli infortuni registrati dagli istituti assicurativi pubblici e dalle compagnie assicurative private. Si tratta di una banca dati sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro, e riguarda gli infortuni in seguito ai quali è stata accertata una invalidità permanente o il decesso.

Nel Casellario Centrale Infortuni sono quindi annoverati sia gli infortuni sul lavoro che le malattie professionali e gli infortuni extra lavorativi, come per esempio quelli stradali. Questi infortuni, per essere inseriti nel CCI, devono essere stati accertati da un Istituto Assicuratore, il quale può essere sia pubblico che privato.

Lo scopo della banca dati è quello di raccogliere tutte le informazioni utili per un accertamento di infortuni e patologie preesistenti di ogni infortunato in modo da evitare eventuali frodi ai danni del sistema assicurativo e previdenziale. Inoltre, le informazioni raccolte possono essere utilizzate al fine di stilare delle statistiche utili per intervenire in modo efficace per evitare ulteriori infortuni.

La storia del Casellario Centrale Infortuni

Il Casellario Centrale Infortuni è stato istituito con l’articolo 1 del Regio Decreto n. 387 del 23 marzo del 1922. Questo articolo recita testualmente: “È istituito un Casellario Centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai casi di infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente“. Lo scopo, come già accennato, era già quello di evitare e contrastare le frodi assicurative tramite l’archiviazione degli infortuni sul lavoro con postumi permanenti.

Col passare del tempo e con l’evoluzione cui è stato soggetto il sistema assicurativo e previdenziale italiano, anche il Casellario ha subito delle modifiche e degli aggiornamenti di tipo normativo. Questi interventi hanno permesso sia di ampliare il suo raggio di azione che i suoi compiti istituzionali.

Nello specifico, gli atti normativi che hanno interessato il Casellario sono stati i seguenti:

  • Decreto Luogotenenziale 30 Novembre 1945 n. 877, con il quale Casellario Centrale Infortuni è stato trasferito presso l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL). Infatti, il CCI si avvale del personale e delle risorse strumentali dell’INAIL per il suo funzionamento. Il trasferimento presso l’INAIL è stato regolamentato attraverso il Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 Aprile 1947 n. 376.
  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, Capo IV, con il quale sono stati riordinati e ampliati i compiti affidati al Casellario Centrale Infortuni;
  • Regolamento di esecuzione del Casellario Centrale Infortuni, approvato con Decreto ministeriale del 27 Settembre 2002, con il quale è stata attuata la norma primaria e configurato l’aspetto attuale

Valore probatorio

Per quanto riguarda il valore probatorio del Casellario Centrale Infortuni, è importante sottolineare che possono accedervi e possono fornire i dati solo i soggetti di cui all’art. 17 del D.lgs. 38/2000, ovvero:

  • INAIL
  • INPGI
  • ENPAIA
  • gli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento UE 2016/679, è possibile accedere alle informazioni personali presenti sul CCI. È sufficiente collegarsi al sito del Casellario Centrale Infortuni e seguire quanto riportato nella pagina che trovate seguendo questo percorso: Atti e Documenti \ Istruzioni Diritto di Accesso ai Dati Personali.

In alternativa, sull’home page del sito, alla voce “Istruzioni diritto di accesso ai dati personali” è presente il link per scaricare la regolazione e i moduli per l’esercizio del diritto di accesso ai dati personali da parte degli interessati.