Il pignoramento presso terzi permette ad un debitore di pagare i suoi debiti tramite un terzo, ma come funziona esattamente? Qual è la procedura da seguire per iscriverlo al ruolo? Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.

Come funziona il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi, secondo quanto stabilito dall’articolo 543 del Codice Civile, è una forma di pignoramento in cui i creditori possono pretendere la restituzione di un debito tramite un terzo, che sia tramite mobili o immobili.

Perché questo pignoramento avvenga, secondo l’articolo 492 del Codice Civile, bisogna notificare sia al debitore che al terzo l’atto di pignoramento, con un ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti assoggettati. Nel suddetto atto, bisogna riportare l’indicazione, generica o meno, delle somme o dei beni dovuti, con l’intimazione al terzo di non disporne se non per ordine del giudice, dichiarando anche la residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente ed indicare l’indirizzo del creditore. Ovviamente, c’è la citazione da parte del debitori di presentarsi dinanzi al giudice competente. Se il debitore ed il terzo non si presentano in tribunale, il credito pignorato si considera non contestato e viene assegnato al creditore.

L’iscrizione al ruolo

Dopo che l’atto di pignoramento viene redatto, è necessario consegnarlo ad un Ufficiale Giudiziario, e quest’ultimo lo notifica al debitore ed al terzo soggetto, e quest’ultimo, una volta ricevuto l’atto, ha delle responsabilità, come assicurarsi che il bene o la somma in questione per pagare il debito non vengano toccati.

Una volta notificato l’atto, il creditore ha trenta giorni a disposizione per iscrivere a ruolo la procedura esecutiva, depositando in via telematica o no, presso la Cancellerie del Tribunale la nota di iscrizione a ruolo della procedura, le copie dell’atto di pignoramento, il contributo unificato e la marca da bollo. Una volta che si provvede a ciò, il cancelliere forma un fascicolo di esecuzione che viene tramesso al tribunale che si occupa del procedimento.

Nel giorno fissato, si tiene un’udienza per assistere alla dichiarazione del soggetto terzo, e quest’ultimo può contestare il pignoramento di fronte al giudice competente, ed egli decide se espropriare il bene o no.

Ci sono due tipi di espropriazione, secondo l’articolo 553 del Codice Civile, ovvero:

  • l’assegnazione del pagamento, per crediti pagabili subito o entro un periodo inferiore a novanta giorni;
  • le vendite di beni, di solito monili, per crediti da pagare oltre i novanta giorni.

E’ importante tenere presente che ci sono crediti che non si possono pignorare, ovvero crediti alimentari, che hanno come oggetti sussidi per malattie, maternità, funerali, etc, oppure crediti per sussidi di sostentamento o di grazia, assegnati a persone che fanno parte dell’elenco dei poveri. Sono parzialmente pignorabili, salari, vari tipi di indennità, pensioni o altri crediti retribuiti dallo Stato.