Non è mai bello quando nascono dei problemi tra il contribuente e il fisco; un modo per evitare questo muro contro muro (con il muro del contribuente che di solito è più fragile) ci sarebbe: paliamo infatti dell’accertamento con adesione. Facciamo un po’ di luce sull’argomento andando a scoprire cos’è questo accertamento con adesione e quando viene effettuato.

Cos’è e quando viene effettuato l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione può essere definito come una sorta di accordo tra il contribuente e l’ufficio: l’accordo può essere raggiunto sia prima che dopo l’emissione di una avviso di accertamento, a patto che il contribuente non presenti un ricorso al giudice tributario. Si può ricorrere a questa procedura per tutte le più importanti imposte dirette ed indirette e la sua attivazione può essere richiesta sia dal contribuente che dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Sono ammessi all’accertamento con adesione tutti i contribuenti, quindi persone fisiche, società di persone e di capitali, enti, associazioni professionali e sostituti di imposta. L’accertamento si può proporre dopo aver ricevuto un avviso di accertamento oppure dopo che è stato eseguito un controllo da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

Con l’accertamento con adesione il contribuente ha il vantaggio di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che si riducono ad un terzo del minimo previsto dalla legge. In più per i fatti accertati che sono perseguibili penalmente il perfezionamento dell’adesione e il pagamento di quanto dovuto prima dell’apertura del processo di primo grado costituiscono una circostanza attenuante; il “premio” si concretizza con una riduzione fino ad un terzo delle sanzioni penali e con la mancata applicazioni di sanzioni accessorie.

Il procedimento: l’atto di adesione e il pagamento

Il procedimento può essere avviato

  • su iniziative d’ufficio, che invia al contribuente un invito a comparire per cercare un accordo prima di procedere con la notifica dell’avviso di accertamento; l’invio a comparire ha carattere informativo e riporta data e luogo dell’appuntamento e altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento; se il contribuente non si presenta non ha la possibilità di richiedere il procedimento per quegli elementi e per quei periodi di imposta indicati sull’invito;
  • su richiesta del contribuente, che presenta una domanda in carta libera con cui richiedere all’ufficio di fargli una proposta di accertamento; la richiesta può essere inoltrata prima della notifica di un atto di accertamento oppure dopo aver ricevuto la notifica (la richiesta in questo caso va inoltrata entro 60 giorni).

La ricerca di un accordo avviene in contraddittorio (possono essere necessari anche più di un incontro) e il contribuente può farsi assistere o rappresentare da un procuratore. Se si raggiunge un’intesa entrambe le parti sottoscrivono un atto di adesione che riporta tutti i contenuti dell’accordo; se invece non si raggiunge un’intesa il contribuente può fare ricorso al giudice tributario contro l’atto che è stato o che verrà emesso dall’ufficio.

Se è stato trovato l’accordo la procedura si perfeziona con il pagamento delle somme dovute da arte del contribuente: a seconda del tipo di imposta dovrà farlo con il modello F23 o con il modello F24; se paga in un’unica soluzione deve farlo entro 20 giorni, ma può anche dilazionare la somma fino ad un massimo di 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo supera i 50.000 euro), con la prima rata che va pagata entro 20 giorni. Entro 10 giorni dal pagamento dell’intera somma o della prima rata il contribuente deve presentare la quietanza all’ufficio.