A qualcuno sarà capitato di sentire il termine accollo del debito: cerchiamo di capire cos’è e come funziona. DI cosa si tratta: un soggetto (chiamato accollante) si assume l’obbligo di estinguere un debito di un altro soggetto (detto accollato) con la liberazione del debitore originario se il creditore aderisce all’accordo.

Cos’è l’accollo del debito: l’articolo 1273 del codice civile

Ecco cosa dice l’articolo 1273 del codice civile: se il debitore e un terzo convengono che quest’ultimo assuma il debito del primo, il creditore può aderire all’accordo, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L’adesione del creditore comporta la liberazione dell’accollato solo se questa condizione è espressamente prevista dalla stipulazione oppure se egli stessi dichiara espressamente di liberarlo. Se non c’è la liberazione dell’accollato, il debitore orginario rimane obbligato in solido con l’accollante. In ogni caso l’accollante è obbligato nei confronti del creditore che ha aderito alla stipulazione solo nei limiti in cui ha assunto il debito ed ha la possibilità di opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale c’è stata l’assunzione.

L’articolo va un po’ spiegato: innanzi tutto possiamo dire che l’accollo del debito è un accordo bilaterale tra l’accollante e l’accollato, efficace a prescindere dall’adesione del creditore; l’adesione del creditore è necessario solo per rendere irrevocabile questo accordo nei suoi confronti. Se la stipulazione prevede la liberazione dell’accollato si dice che l’accollo è liberatorio; se invece non è prevista la liberazione, l’accollo è detto cumulativo. L’accollante è tenuto a pagare al creditore solo la parte del debito originario per cui si è impegnato.

Come funziona l’accollo del debito tributario

Ma è possibile anche l’accollo del debito tributario? Per capirlo dobbiamo dare uno sguardo al Decreto Legge 124/2019: la norma vieta il pagamento del debito accollato tramite compensazione; se questo divieto non viene rispettato sono previste sanzioni sia per l’accollante che per l’accollato. Ma andiamo per gradi: l’accollo del debito d’imposta altrui è consentito, ma non comporta la liberazione del debitore originario perché non è possibile l’adesione del creditore: l’accollante quindi non assume la posizione di nuovo soggetto passivo, ma solo quella di coobbligato.

L’Amministrazione Finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell’accollante, ma solo nei confronti del debitore originario. Come scritto prima, in caso di accollo non è possibile soddisfare il debito tributario con la compensazione: i pagamenti fatti in questo modo vengono considerati non avvenuti, quindi scattano le sanzioni per gli omessi (o ritardati) versamenti, oltre a quelle previste in materia di compensazione:

  • l’accollante è punito con una multa pari al 30% del dovuto se il debito esiste davvero e pari al 100% o al 200% dell’importo se il debito è inesistente;
  • l’accollato è punito con una multa pari al 30% del dovuto.