La procedura concorsuale si applica nel caso in cui una impresa sia insolvente, con lo scopo di tutelare tanto l’imprenditore quanto i suoi creditori. Esistono diversi tipi di procedura concorsuale, e nelle prossime righe cercheremo di fornire una panoramica su questo vasto argomento che si rifà e trova fondamento nella Legge Fallimentare italiana.

Procedura concorsuale: definizione e cosa significa

All’interno dell’ordinamento giuridico del nostro Paese, con il termine “procedura concorsuale” si fa riferimento a diversi tipi di procedure giudiziali che possono coinvolgere le imprese commerciali. Le procedura concorsuale sono regolate dal diritto fallimentare ed è stata introdotta a partire dal 1903, con la legge 24 maggio 1903 n. 193.

Lo scopo delle procedure concorsuali è quello, come già accennato, di tutelare i creditori dell’impresa in caso di dissesto economico dell’imprenditore. Ne sono un esempio il fallimento, il concordato preventivo e gli altri tipi di procedura concorsuale elencati più avanti. I diversi tipi sono quindi accomunati dalla sussistenza di un dissesto economico (che può essere crisi o insolvenza) e dalla finalità di tutela collettiva di carattere generale, ovvero dalla volontà di tutelare il patrimonio dell’imprenditore e quello dei suoi creditori. Si differenziano, però, per requisiti di ammissione, finalità, procedura ed effetti.

Affinché la procedura possa essere aperta, devono sussistere determinati requisiti (che menzioneremo più avanti). Una volta accertata la sussistenza di tali requisiti, la procedura concorsuale regola il rapporto tra il soggetto insolvente e i suoi creditori alla presenza di un’autorità pubblica ed altri soggetti. Questi soggetti possono essere diversi in base al tipo di procedura, e sono incaricati di valutare se sussistono o meno i presupposti per proseguire l’attività d’impresa o se liquidare il patrimonio.

Requisiti per l’apertura della procedura

Affinché una impresa possa aprire una procedura concorsuale, questa deve rispettare determinati requisiti. In altre parole, devono sussistere delle specifiche condizioni affinché si possa procedere con questa forma di tutela collettiva. Nello specifico, è necessario che l’impresa si trovi:

  • in stato di insolvenza;
  • in possesso dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 comma 2 della Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Se sussistono entrambi i requisiti, il passo successivo è quello di determinare quale tipo di procedura concorsuale applicare al caso di specie.

Tipi di procedure concorsuali

Come accennato, esistono diversi tipi di procedure concorsuali, tutte accumunate però dal fatto che mirano a privare un soggetto di parte della sua autonomia. Ciò si traduce in una sottrazione di beni sottoposti alla disponibilità dell’imprenditore, oppure nella nomina di un soggetto terzo chiamato a supervisionare e controllare l’attività di gestione dell’impresa.

Ognuno dei tipi di procedura concorsuale che elencheremo di seguito è da considerarsi una procedura generale e collettiva. Ciò in quanto queste procedure coinvolgono sia il patrimonio dell’imprenditore nella sua interezza che i suoi creditori. Lo scopo delle procedure concorsuali è quello di assicurare un trattamento paritario a tutti i creditori (ovvero salvaguardare la par condicio creditorum), e lo fanno tramite questa forma di tutela collettiva.

Nello specifico, una procedura concorsuale si può sostanziare in:

  • fallimento: procedimento mirato alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente e alla ripartizione del ricavato fra i creditori;
  • concordato preventivo: finalizzato a evitare il fallimento dell’imprenditore attraverso il pagamento di almeno il 40% dei debiti complessivi;
  • liquidazione coatta amministrativa: procedura applicabile solo per alcune categorie di imprese, come quelle bancarie e assicurative, in quanto svolgono una funzione di interesse economico generale o di pubblica utilità;
  • amministrazione straordinaria: procedura destinata alle imprese che stanno affrontando una crisi finanziaria temporanea e che hanno buone prospettive di risanamento. Si applicano gli stessi requisiti previsti per il concordato preventivo;
  • amministrazione straordinaria speciale: si applica alle imprese di grandi dimensioni e ha lo scopo di bilanciare la tutela dei creditori al soddisfacimento con la salvaguardia della continuità dei complessi produttivi e dei posti di lavoro.