Il reverse change edilizia è uno speciale metodo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto con cui il carico tributario IVA viene trasferito dal venditore all’acquirente. Questa definizione potrebbe non bastare per capire bene cos’è il reverse change nel campo dell’edilizia: cerchiamo di capre meglio di cosa si tratta e vediamo come funziona.

Cos’è il reverse change edilizia: la disciplina per i contratti di appalto o subappalto

L’inversione contabile, spesso chiamata revese change, prevede che l’applicazione dell’IVA spetti al destinatario del servizio o del bene e non al prestatore o al cedente. Affinché si possa attuare questo meccanismo è necessario che tutte e due le parti in causa siano soggetti passivi IVA e che l’acquirente/destinatario del bene sia residente in territorio italiano. La disciplina del reverse change edilizia si divide in due ambiti, uno riguarda i subappalti in edilizia e l’altro riguarda i servizi immobiliari.

Per contrastare la somministrazione illecita di manodopera l’applicazione del reverse change è stata estesa anche alle imprese che forniscono i loro servizi tramite contratti di appalto o di subappalto. La legge prevede che i rapporti devono essere caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo di beni strumenti che appartengono (o sono riconducili) a quest’ultimo. Per poter applicare il meccanismo del reverse change esistono tre presupposti:

  • presupposto oggettivo: l’operazione deve avere natura edilizia;
  • presupposto contrattuale: la prestazione deve essere resa al committente nell’ambito di un rapporto con lo schema dell’appalto;
  • presupposto del ribaltamento di posizione contrattuale: la prestazione viene resa a favore di un committente che a sua volta si è impegnato nei confronti di un terzo soggetto ad eseguire la stessa prestazione, sempre sulla base di un rapporto con lo schema dell’appalto.

Inoltre è necessario che il prestatore sia un soggetto passivo IVA e che le operazioni si possano qualificare come prestazioni di servizi (e non cessioni di beni). I soggetti coinvolti nel reverse change nell’ambito dei subappalti sono: il committente, le imprese appaltatrici, le imprese affidatarie e le imprese subappaltatrici. La dicitura da applicare in fattura con cui si dichiara la non applicazione dell’IVA in caso di subappalti con prevalente presenza di manodopera è: operazione soggetta al reverse change ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del DP 633/72.

Come funziona l’inversione contabile per i servizi immobiliari

Passiamo ora alla disciplina del reverse change per quanto riguarda i servizi legati ai beni immobili. L’inversione contabile sui servizi immobliari è applicabile per le prestazioni di servizi di demolizione, di installazione degli impianti (di climatizzazione, di videosorveglianza, idraulico, citofonico), di pulizia e di completamento che sono relativi ad edifici. A differenza di quanto visto per i subappalti, in questo caso il reverse change si applica a prescindere dalla qualifica soggettiva dei prestatori o cessionari dei servizi.

In caso di applicazione del reverse change in edilizia le parti coinvolte si comportano seguendo questo schema:

  • il prestatore emette una fattura senza addebitare l’IVA, inserendo nel documento la dicitura inversione contabile e il riferimento all’articolo 17, comma 6 del DPR 633/72;
  • il committente entro il mese di ricevimento (o anche nel mese successivo, ma entro 15 giorni) integra la fattura che ha ricevuto indicando l’aliquota IVA e l’imposta; la fattura viene inserita nel registro delle vendite/corrispettivi (per assolvere l’imposta) e viene annotata anche in quello degli acquisti (per la detrazione).

Le fatture sono soggette ad IVA in capo al cessionario/committente, e anche se nel momento in cui vengono emesse non riportano l’imposta, non sono soggette all’imposta di bollo.